|
|
|
Statuto
Art.1
E'
costituita un’Associazione Culturale sotto la denominazione "Creativodoc"
ovvero “Associazione della creatività delle valli doc” con sede in
Giaveno (TO).
L'Associazione
non ha scopi politici né fini di lucro.
Art.
2
L’Associazione
“Creativodoc” persegue i seguenti scopi:
Diffondere
la cultura delle arti creative manuali nel territorio regionale
valorizzando le diverse espressioni dell’artigianato locale ed in
particolare delle vallate doc che derivino da impegno a livello hobbistico
ed amatoriale;
Ampliare
la conoscenza della cultura dell’artigianato artistico in genere
attraverso contatti diretti con
persone, Enti ed Associazioni, ;
Porsi
come gruppo di aggregazione, assolvendo alla funzione sociale di
maturazione e crescita umana , attraverso la promozione della cultura
della manualità;
Porsi
come punto di riferimento per Enti ed Associazioni che intendano
organizzare manifestazioni atte a diffondere ed incentivare la conoscenza
delle diverse possibilità espressive dell’artigianato artistico.
Art.
3
L’Associazione
“Creativodoc” per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere
varie attività:
·
Attività culturali di dimostrazione delle varie tecniche e lavorazioni
con il coinvolgimento del pubblico partecipando a Sagre e manifestazioni
sul territorio;
·
Attivazione di laboratori estemporanei durante le manifestazioni stesse;
·
Organizzazione di mostre/mercato sul territorio;
·
Pubblicazione di materiale informativo relativamente alle attività
proposte.
L’Associazione
potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine
di lucro, esercitare attività economiche marginali ed occasionali:
·
Vendita di opere dell’ingegno personale dei soci realizzate
artigianalmente;
·
Vendita di servizi, quali laboratori aperti al pubblico, organizzazione di
spettacoli, altro;
·
Organizzazione
di corsi di formazione sulle tecniche specifiche.
E’
vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli utili od avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano
imposte dalla legge.
Art.4
I
Soci della Associazione si distinguono in due Categorie: Fondatori ed
Ordinari.
FONDATORI:
sono i soci indicati sull’atto costitutivo.
ORDINARI:
sono i soci che su presentazione di due soci ordinari o fondatori
aderiranno successivamente all’Associazione ed ai fini che la stessa si
propone.
Possono
essere ammesse a far parte dell’Associazione, oltre alle persone fisiche
anche persone giuridiche, enti morali e sodalizi.
Tutti
i soci hanno diritto al voto singolo, tra l’altro, per la libera
eleggibilità degli organi amministrativi e per le modificazioni dello
statuto sociale.
Il
Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza relativa, sulla proposta o
richiesta di ammissione di far parte dell’Associazione.
Gli
Associati devono versare, a pena di decadenza, entro il termine fissato
dall’Assemblea, la quota annuale di associazione, quale sarà
determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo, nonché comunicare il loro
recapito e le loro eventuali successive variazioni di indirizzo.
In
caso di ritardo di oltre sei mesi rispetto ai termini fissati per il
pagamento delle quote annuali o per la comunicazione delle variazioni di
indirizzo, il Consiglio potrà dichiarare la decadenza dell'associato
moroso.
Art.
5
Il
patrimonio è costituito:
a)
dai beni, mobili ed immobili, che diverranno di proprietà
dell’Associazione;
b)
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
c)
da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le
entrate dell’Associazione sono costituite:
a)
dalle quote sociali;
b)
dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o
partecipazioni ad esse;
c)
dal ricavato di eventuali attività commerciali non prevalenti;
d)
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale.
La
quota annuale di associazione dovuta da tutti gli associati, sarà fissata
di anno in anno dal Consiglio Direttivo che determinerà anche il termine
di pagamento.
Le
quote sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non sono rivalutabili.
Art.
6
Gli
organi della Associazione sono:
-
L'Assemblea Generale,
-
Il Consiglio Direttivo
-
Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo).
Il
Consiglio Direttivo può nominare inoltre un Comitato Scientifico del
Centro Culturale composto anche di non Soci per l'elaborazione di temi di
studio, di incontri e di pubblicazioni.
Art.
7
L'Assemblea
generale è l’organo sovrano dell’Associazione ed è formata da tutti
i soci dell’Associazione, in regola con il
pagamento della quota.
L'Assemblea
generale, viene convocata dal Consiglio almeno una volta l'anno, entro il
30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario
annuale, la nomina delle cariche sociali e per ogni decisione circa
l'attività dell’Associazione e le eventuali modifiche statutarie.
Essa
potrà essere convocata ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio
o sia richiesto per scritto da almeno un decimo dei Soci.
Art.
8
Le
Assemblee sono tenute nel luogo fissato dal Consiglio, di regola in
Giaveno.
Esse
sono convocate, mediante comunicazione scritta trasmessa ad ogni
Associato, anche per via telematica o fax, ed affissa nella sede sociale,
almeno otto giorni prima della data di prima convocazione con avviso
contenente l'ordine del giorno e l'ora, data e luogo della prima e della
seconda convocazione.
Art.
9
Le
Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in
mancanza dal Vice Presidente o, in loro assenza, da persona nominata
dall’Assemblea stessa.
Il
Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario ed eventualmente due
Scrutatori.
Spetta
al Presidente constatare la validità dell'Assemblea.
Dalle
Assemblee viene redatto, su apposito libro, processo verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori. Lo stesso
deve essere affisso presso i locali sociali per almeno 15 giorni.
Art.
10
Le
Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà degli Associati in regola con la quota, ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le
deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti presenti.
Per
le eventuali modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre
quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Per
deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del
patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
Art.
11
Il
Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea generale e si compone di
un numero di membri che va da un minimo di tre fino ad un massimo di nove.
Fra i componenti del Direttivo l’Assemblea designa altresì il
Presidente dell`Associazione.
Il
Consiglio nomina nel suo seno il Vice Presidente il Segretario Tesoriere.
Il
Consiglio direttivo può nominare il Presidente Onorario.
Il
Consiglio Direttivo può delegare funzioni esecutive, quali
l’organizzazione di eventi (deliberati dal consiglio stesso) rientranti
negli scopi sociali, ad un Direttore Generale. Al Direttore Generale
verranno altresì attribuiti i poteri di firma ritenuti necessari dal
Consiglio stesso per l’espletamento del suo mandato. Il Direttore
Generale relazionerà periodicamente sul suo operato al Consiglio
Direttivo.
Art.
12
Il
Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
In
caso di cessazione dalla carica di alcuno dei suoi membri, purchè
rimangano in carica la maggioranza dei membri, il Consiglio Direttivo
provvederà a cooptare i membri cessati. Detto Consiglio rimarrà in
carica fino alla prima assemblea la quale dovrà nominare il nuovo
Consiglio.
Il
Consiglio cura la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, la determinazione della quota annuale di
partecipazione e della data di pagamento, l'organizzazione delle sue
manifestazioni ed i contatti con altre Associazioni e con le Autorità;
predispone il rendiconto preventivo ed il rendiconto economico-finanziario
annuale e li presenta all’Assemblea.
Per
la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza
dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Nelle
deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del Presidente della
seduta.
Le
sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice
Presidente o, in loro vece, dal Presidente designato di volta in volta
dalla maggioranza degli intervenuti.
Delle
sue sedute verrà tenuto su apposito libro processo verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario.
La
legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente e, in caso di
sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, con la facoltà di
stipulare contratti nell'interesse del Centro.
Art.
13
Il
Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato, si compone di tre membri
tra cui un Presidente.
Esso
è nominato dall’assemblea
generale e dura in carica tre anni, provvede al controllo e revisione
della contabilità dell’Associazione e dei rendiconti annuali,
presentando alle Assemblee generali una propria relazione.
Art.
14
Il
Comitato Scientifico, ove nominato, si riunisce di regola una volta
l’anno ed elegge fra i suoi componenti il Presidente.
Art.
15
Gli
esercizi annuali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno eccetto
quanto previsto nello statuto per il primo esercizio.
Entro
tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio
Direttivo il rendiconto economico-finanziario nonché il conto preventivo
del successivo esercizio da sottoporre all’Assemblea dei soci per
l’approvazione.
E’
vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli utili od avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano
imposte dalla legge.
Art.
16
Nel
caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio
dell’Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo ndi cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.
662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In particolar modo,
dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe od ai
fini di pubblica utilità il patrimonio librario dell’ente, il quale non
potrà in nessun modo essere venduto a terzi.
Art.
17
Per
quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge.
Sopra
^
|